L.r. n. 7 del 15.01.1991, art. 20 – d.p.g.r. n. 191 del 27/08/1991 art. 13 rimborso spese per rientro emigrati in sardegna.

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L.r. n. 7 del 15.01.1991, art. 20 – d.p.g.r. n. 191 del 27/08/1991 art. 13 rimborso spese per rientro emigrati in sardegna.

Data:

29 Maggio 2023

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Descrizione

Si ricorda a tutti gli interessati che ai sensi della L.R. 7/1991, art. 20, e – D.P.G.R. n. 191 del 27/08/1991 art. 13 "Rimborso spese per rientro emigrati in Sardegna" é possibile richiedere al Comune il rimborso delle spese di viaggio del lavoratore emigrato che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall’isola, in presenza di particolari motivi, così come precisato nella circolare n. 2627/1995 dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale:

per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo;
perché pensionato per invalidità o vecchiaia;
per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare;
per morte di uno dei due coniugi;
perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una della precedenti condizioni.

Le persone interessate devono presentare al Comune di residenza la seguente documentazione:
Richiesta scritta di contributo;
Dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l’emigrato era occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Se l'emigrato rientra dall'estero (la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana);
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;
Biglietti di viaggio dell'emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. Nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio, il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro: in tal caso le spese di viaggio non saranno rimborsate;
Documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con elenco degli stessi;
Certificato di stato di famiglia o autocertificazione dello stesso;
Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità;
Certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato per motivi non disciplinari oppure perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia o, ancora, perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 (vedi sezione normativa);
Certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti;
Eventuale certificato attestante la posizione di pensionato;
Eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, che attesti che l'emigrato o il suo familiare convivente è affetto da grave infermità.

Per qualsiasi delucidazione é possibile consultare la norma di riferimento sul sito istituzionale della Regione Sardegna al presente Link: https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/236
La richiesta dovrà essere trasmessa, entro un anno dal rientro in Sardegna, unitamente alla documentazione sopra riportata all'indirizzo mail : info@comune.nurachi.or.t / comunedinurachi@pec.it.

La Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Gloria Sanna

Ultimo aggiornamento: 03/07/2023, 12:05

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