Descrizione
Le aree acquisite dal Comune a fini di pubblica utilità, in base alla L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive, sono assegnate, per le destinazioni e con le norme attuative stabilite nei piani particolareggiati vigenti, con i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento. Esso non riguarda, invece, la concessione ad Enti pubblici del diritto di superficie sulle aree occorrenti per la realizzazione di impianti e servizi pubblici (opere d'urbanizzazione).