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La Legge n°127/1997 (la cosiddetta Bassanini bis) ha trasformato in maniera radicale la figura del Segretario Comunale che non è più un funzionario statale, ma un dirigente o funzionario (a seconda dell’importanza del Comune) iscritto ad un Albo che viene gestito da un’Agenzia nazionale autonoma. Un Albo nell’ambito del quale il sindaco ha la possibilità di scegliere il proprio segretario all’inizio del mandato (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, co. 67-86).
Il Segretario dipende contemporaneamente dall’Agenzia nazionale e dal Sindaco, ma da quest’ultimo solo in relazione alle funzioni svolte (dipendenza funzionale). Il Sindaco infatti, che procede alla sua nomina ad inizio mandato, ha il potere di revocarlo solo per violazione dei doveri d’ufficio.
Alla scadenza del mandato del Sindaco il successore può decidere, entro un breve termine di tempo previsto dalla legge, se confermare il Segretario in carica o sceglierne un altro tra gli iscritti all’Albo. Qualora non riconfermato, il Segretario può essere assegnato ad altri comuni o alla stessa Agenzia (che ha proprie sedi in ogni Regione).
Nell’attuale ordinamento le funzioni del segretario comunale sono stabilite dall’articolo 97del TUEL, fra queste ricordiamo che:
Dott. Gianni Sandro Masala
Piazza Chiesa n. 12, 09070 Nurachi (OR)
0783 412085
0783 412086
segretario@comune.nurachi.or.it
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